La rinegoziazione mutuo consiste nella variazione di una o più clausole del mutuo in atto, senza la chiusura del vecchio contratto a favore di uno nuovo (sostituzione).
La rinegoziazione è utile nel caso in cui si abbia la necessità di riportare la rata del mutuo a condizioni più adeguate al proprio bilancio familiare, in seguito a sopraggiunte variazioni del reddito o della rata a causa della crescita dei tassi di interessi e quindi della rata periodica. La rinegoziazione del mutuo è quindi atta a rivedere i termini del contratto di mutuo, quali durata totale dell'ammortamento, tasso di interesse, importo rata...
La rinegoziazione può avvenire comunque esclusivamente tra banca emittente e i mutuatari a cui è intestato il mutuo, poichè si tratta semplicemente della modifica alle condizioni di un contratto esistente che continuerà a sussistere. Inoltre, si basa sempre sull’accordo di entrambe le parti, quindi né la banca, né il cliente possono esigere una modifica delle condizioni in atto unilaterale, sempre che questa possibilità non sia espressamente previsto dal contratto, esempio mutui con opzione di variazione della tipologia di tasso.
Il mutuo può essere rinegoziato attraverso un semplice scambio di corrispondenza tra banca e cliente, senza la necessità della presenza di un notaio, come garantito dalla Legge 244 del 24 dicembre 2007, secondo la quale "resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata."
Prima di richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere, è opportuno valutare attentamente l’evoluzione delle tue esigenze nel tempo, anche con il supporto della tua banca, esaminando fattori quali l’età che avrà il contraente al termine del pagamento dell'ultima rata, le previsioni su come possa evolversi la sua situazione finanziaria nel lungo termine, e altre esigenze.
Vediamo ora per quali elementi del mutuo è possibile richiedere la rinegoziazione:
- Tipologia di mutuo, si può variare il tipo di tasso, da un mutuo a tasso variabile a uno a tasso fisso, nel caso in cui intendiamo garantire la stabilità della cifra delle rate anche se i tassi dovessero subire forti oscillazioni, oppure passare da un tasso fisso a un tasso variabile.
- Livello del tasso di interesse applicato al mutuo, esempio variando lo spread applicato.
- La durata totale delle rate mutuo, ad esempio passando da un mutuo per 20 anni ad uno trentennale, che comporta un aumento complessivo della quota relativa agli interessi, ma permette una notevole diminuzione dell’importo della rate periodica.
Come detto sopra la rinegoziazione del mutuo può avvenire senza spese, tramite una scrittura privata, anche non autenticata da un notaio o di un altro pubblico ufficiale abilitato. È sufficiente stipulare un accordo di rinegoziazione scritto tra la banca o altro istituto di credito e il mutuatario. Se la banca con cui si ha il contratto rifiuta l' accordo di rinegoziazione, è possibile rivolgersi ad un altro istituto di credito sfruttando la portabilità ed evitando l'accollo delle spese e sempre potendo apportare tutte le variazioni consentite dalla rinegoziazione.
La rinegoziazione come anche la surroga dei mutui, non comporta la perdita dei benefici fiscali acquisiti in precedenza, relativi all’acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’abitazione principale.