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Detrazione mutuo

Cosa si può portare in detrazione per i mutui

Vediamo quali somme legate al contratto di mutuo si possono portare in detrazione, per quanto riguarda gli immobili da destinare ad abitazione principale, gli interessi passivi, i cosidetti oneri accessori e le quote di rivalutazione che dipendendono dalle clausole di indicizzazione riguardanti i mutui ipotecari, si possono portare in detrazione nella misura del 19%, con la condizione che chi beneficia della detrazione sia il proprietario stesso dell'unità immobiliare.

Riferendoci al termine abitazione principale, è necessario precisare che ci si riferisce alla prima casa, nella quale il contribuente oppure qualcuno dei suoi familiari dimora abitualmente. Questo vuol dire che non necessariamente l'intestatario del contratto di credito sulla prima casa debba risiedervi, sono infatti considerati familiari il coniuge, i parenti all'interno del terzo grado e gli affini all'interno del secondo grado di parentela.

Tale detrazione si può portare soltanto fino ad un importo massimo di 3.615,20 euro (vedi aggiornamenti e come può essere calcolata alla pagina dedicata al calcolo), e sempre che l' unità immobiliare sia stata acquistata nell'anno precedente o in quello successivo alla data di stipulazione dei mutui e fino al periodo d'imposta durante il quale sia variata la dimora abituale. In questo caso non si devono considerare le variazioni che sono dipese da trasferimenti per motivi lavorativi o per ricoveri permanenti in istituti sanitari, sempre che l'unità immobiliare non risulti affittata.

La detrazione dall'Irpef per il mutuo, spetta ai sotteggi intestatari del mutuo ipotecario, anche quando gli intestatari risultano esse più di 1, in questo caso la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla propria quota di capitale. Il diritto di detrazione del mutuo, in caso di morte del mutuatario, o ne l caso in cui avvenga una compravendita, passa all'erede o legatario, o all' acquirente che abbia scelto l' accollo del mutuo esistente. Riguardo a quest' ultimo punto, la data che si considera per la stipulazione del contratto di mutuo risulta essere quella in cui è stato stipulato il contratto di accollo, quinda la detrazione spetta all' acquirente, sempre a condizione che questo possieda le condizioni previste dalla legge alla data di accollo.

La detrazione del mutuo spetta nell'anno in cui le spese sono state effettivamente pagate, ia prescindere dalla data di scadenza, sia per quanto riguarda gli interessi passivi, eccetto quelli coperti da contributi erogati da enti pubblici, sia per gli oneri accessori ( notaio, escluso il contratto di acquisto dell'immobile), perizia, istruttoria, imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca, imposta sostitutiva sul capitale prestato, eventuale penalità per anticipata estinzione, e altre spese legate ai mutui in valuta estera.

La detrazione, in presenza di mutui ipotecari indivisi stipulati dalle cooperative oppure dalle imprese costruttrici, spetta agli assegnatari o agli acquirenti dei beni immobili, in relazione agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, rimborsati da questi soggetti ai contraenti dei mutui.

In caso di acquisto di un immobile affittato, la detrazione spetta a condizione che, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi all'affittuatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che, entro un anno dal rilascio, lo stesso venga adibito ad abitazione principale.

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